Definizione agevolata carichi, c.d. Rottamazione delle cartelle

Con D.L. n. 193/2016, conv. dalla L. n. 225/2016, è stata definitivamente approvata la procedura di “Definizione agevolata” delle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2016, che consente di estinguere i debiti residui senza corrispondere le sanzioni di natura tributaria (e gli interessi di mora ivi compresi) pagandole somme iscritte a ruolo (o affidate in carico ad Equitalia) a titolo di capitale ed interessi  in un’unica soluzione (con scadenza luglio 2017), o rateale (cinque rate con scadenza, per l’anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre, e per il 2018, nei mesi di aprile e settembre).

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relativamente a tali carichi, anche a seguito di piani di rateazioni in essere – restando fermo che, in questo caso, per accedere alla rottamazione devono risultare pagate tutte le rate fino a dicembre 2016 (il pagamento delle rate con scadenza successiva è sospeso per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata) – o dai quali si è decaduti al 24 ottobre 2016. Al fine di scongiurare il rischio di comportamenti dilatori è stato espressamente previsto che la definizione in argomento non produca efficacia in caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una delle rate in cui il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Inoltre, possono essere definiti anche i carichi oggetto di giudizi pendenti a condizione che il debitore assuma l’impegno a rinunciarvi.

In seguito della presentazione della dichiarazione di adesione – entro il 31 marzo 2017 – Equitalia, per i carichi ivi compresi, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.

Per chi intende aderire alla sanatoria, tuttavia, è opportuno valutare – prima di inviare la richiesta – la convenienza o meno dell’adesione, tenendo conto che decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

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