In una interessante decisione il Bangalore Income Tax Tribunal ha rigettato il ricorso di Google India avverso un accertamento avente ad oggetto l’applicazione di ritenute nell’ambito del c.d. Adwords Program (una tecnologia per pubblicità online brevettata da Google).
Il caso trae origine da un contratto con cui Google Irlanda aveva pattuito con Google India che quest’ultima dovesse svolgere la funzione di distributore autorizzato (non esclusivo) di spazi pubblicitari online, in ragione dell’Adwords Program, a favore di inserzionisti indiani.
In particolare, a Google India erano concessi i diritti di marketing e di distribuzione dell’Adwords Program, sul cui corrispettivo questi non applicava alcuna ritenuta fiscale in quanto il reddito derivante era ritenuto ascrivibile all’art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra India e Irlanda (di seguito anche “Convenzione”) recante la disciplina sul reddito d’impresa e, quindi, in assenza di una stabile organizzazione non era tassabile in India, ma esclusivamente in Irlanda.
Tali corrispettivi, tuttavia, sono stati considerati royalty e quindi assoggettati a ritenuta alla fonte in India in base alle disposizioni della Convenzione India Irlanda contro la doppia imposizione e delle norme interne.
Google India ricorreva, dunque, dinanzi al Bangalore Income Tax Tribunal, il quale, rigettando il ricorso proposto dal contribuente, ha confermato che i pagamenti effettuati da Google India a favore di Google Irlanda devono considerarsi royalty.
L’aspetto interessante, valorizzato dai giudici che hanno approfondito attentamente gli aspetti più tecnici dell’Adwords Program, era quello relativo alla possibilità per Google India di accedere ai dati ed alle informazioni che consentivano una segmentazione della clientela per attività di marketing più personalizzate.
Il tribunale fiscale ha quindi stabilito che la proprietà intellettuale di Google India nella tecnologia del motore di ricerca e nei relativi software ed applicativi di cui ha beneficiato Google India, dietro corrispettivo oggetto di accertamento, che hanno quindi natura di royalty per il soggetto non residente.