L’art. 59 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha apportato alcune modifiche alla disciplina del transfer price: da un lato intervenendo sui profili sostanziali della materia di cui all’art. 110, comma 7 T.u.i.r., dall’altro innovando i profili procedurali nelle ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione del reddito conseguenti alla determinazione del valore delle operazioni ex art. 110, comma 7, secondo periodo T.u.i.r.
Il comma 1 del citato art. 59, infatti, ha sostituito il comma 7 dell’art. 110 del T.u.i.r. in tema di determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate eliminando il previgente riferimento al valore normale di cui all’art. 9, comma 3 T.u.i.r. e introducendo il riferimento al principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle) così come enunciato nell’art. 9 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e come illustrato nelle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazioni fiscali. Il nuovo comma prevede che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato (…) sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”. Tale nuova formulazione si allinea così alle indicazioni OCSE e ai lavori del progetto BEPS nonché agli orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa nazionale in sede di introduzione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento.
Dal punto di vista procedurale il comma 2 del menzionato art. 59 ha introdotto il nuovo art. 31-quater nel d.P.R. n. 600 del 1973, che elenca in modo tassativo le ipotesi nelle quali potranno esser riconosciute le rettifiche dei prezzi di trasferimento che in Italia determinano una riduzione del reddito imponibile.
In specie tale possibilità potrà derivare (i) dall’attivazione di una mutual agreement procedure, c.d. M.A.P., le cui fonti giuridiche di attivazione sono rinvenibili sia nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli Stati esteri (in particolare la procedura amichevole è disciplinata dall’articolo 25 del modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio) sia, in sede europea, nella Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 attivabile in caso di doppia imposizione economica generata da rettifiche dei prezzi di trasferimento praticati fra imprese associate residenti nell’Unione europea; (ii) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; nonché (iii) in seguito alla presentazione di una istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza saranno esplicate mediante un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Come spiegato nella Relazione Tecnica allegata al Decreto Legge la previsione di due procedure alternative alle M.A.P. mira a ridurre il numero complessivo delle procedure amichevoli e i tempi di istruttoria, con conseguente miglioramento dell’efficienza dell’attività amministrativa.
Ovviamente il Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua emanazione e, in tale sede, potranno essere introdotte ulteriori modifiche.